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Art. 18 - La deliberazione delle tariffe

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  1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
  2. Per la prima applicazione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate con provvedimento della Giunta comunale n. 298 del 25.2.1994, esecutivo a sensi di legge.
  3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro 30 giorni dall'adozione.
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