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Art. 17 - Classificazione del Comune

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  1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, il Comune è classificato, in conformità all'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe III (comuni ad oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti).
  2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.
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