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Art. 14 - La pubblicità esterna

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  1. Il piano comprende mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
  2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 7 del presente Regolamento, salvo quanto previsto dal 5° comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione può essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
  3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 8, individua le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o limitazioni delle dimensioni dei mezzi
  4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla - osta tecnico dell'ente proprietario:
    A. le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal
    soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensione per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
    B. le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di
    cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni;
    C. le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe e d'altri mezzi p pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle z z zone ove questi sono situati.
  5. Il piano comprende:
    A. la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dell'esterno;
    B. la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o di gestione p privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera A;
    C. i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni
    di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandiere e simili.

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