- La pubblicità esterna
e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune
in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da
realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti
dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente Regolamento.
- Il piano degli impianti
pubblicitari è articolato in due parti:
A. la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali
sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle
tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente Regolamento.
B. la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale
degli impianti p per le pubbliche affissioni di cui al successivo art.
15.
- Il piano generale degli
impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione
da adottarsi da parte della Giunta comunale.
- Alla formazione del piano
provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili
dei servizi pubblicità e affissioni, urbanistici, della viabilità
e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione
fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato
dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere
della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro
20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere
della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni,
procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo
quanto previsto dal presente comma.
- Dall'entrata in vigore
del presente Regolamento e del piano generale degli impianti viene dato
corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per
i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati alla
data di entrata in vigore del D. Lgs. n.507 /1993. Dalla stessa data
il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste
di installazione di nuovi impianti.
- Il piano generale degli
impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre
di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo,
per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica
del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della
viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata
nella motivazione del provvedimento di modifica .
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