Il titolare dell'autorizzazione
ha l'obbligo di:
A. verificare periodicamente
il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri m mezzi
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
B. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle
condizioni di sicurezza;
C. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite
del Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente
per intervenute e motivate esigenze;
D. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca
dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza
previste all'atto dell'installazione o di motivazione richiesta dal
comune.
In ogni cartello o mezzo
pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta
dall'art. 55 del D. P. R. n. 495/1992. Per quanto riguarda le targhe
professionali o similari, di dimensioni uguali o inferiori a cmq.
1200, posizionate sui fabbricati in corrispondenza dell'ingresso,
non viene richiesta l'apposizione della prescritta targhetta.
Il titolare dell'autorizzazione
per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché
di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione
degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione
della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono
stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi
e delle superfici stradali.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa
del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del
silenzio-assenso da parte del Comune.