<<< art. precedente

Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

>>> art. successivo

  1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

    A. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri m mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
    B. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
    C. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite del Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
    D. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivazione richiesta dal comune.

  2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D. P. R. n. 495/1992. Per quanto riguarda le targhe professionali o similari, di dimensioni uguali o inferiori a cmq. 1200, posizionate sui fabbricati in corrispondenza dell'ingresso, non viene richiesta l'apposizione della prescritta targhetta.

  3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

 
Torna al sommario degli articoli