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Art. 11- Autorizzazioni

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  1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibile è soggetta alle disposizioni stabilite è soggetta alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo 3° comma.
  2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla - osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.
  3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio tecnico comunale, in originale e copia allegando:
    A. una auto- dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni responsabilità ;
    B. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del D. P. R. 495/92 e successive modificazioni;
    C. una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo;
    D. il nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale
    Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto - dichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per i mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristi che, è allegata una sola copia dello stesso.
    Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
    A. della data e numero di ricevimento protocollo comunale;
    B. del funzionario responsabile del procedimento.
  4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendone direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
  5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7
  6. Il comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, comma 9 e 10, del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
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