- Il rilascio delle autorizzazioni
al posizionamento ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati,
sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibile
è soggetta alle disposizioni stabilite è soggetta alle
disposizioni stabilite dall'art. 53 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n.
495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata
la domanda con la documentazione prevista dal successivo 3° comma.
- Il rilascio delle autorizzazioni
al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli
e altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è di competenza
del Comune, salvo il preventivo nulla - osta tecnico dell'ente proprietario
se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità
al 4° comma dell'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni.
- Il soggetto interessato
al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio
tecnico comunale, in originale e copia allegando:
A. una auto- dichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n.15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare
ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo
da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme
previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione
di ogni responsabilità ;
B. un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione
delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato
con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del D. P.
R. 495/92 e successive modificazioni;
C. una planimetria con indicata la posizione nella quale si intende
collocare il mezzo;
D. il nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la
stessa non è comunale
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata
una sola domanda ed una sola auto - dichiarazione. Se l'autorizzazione
viene richiesta per i mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristi
che, è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
A. della data e numero di ricevimento protocollo comunale;
B. del funzionario responsabile del procedimento.
- Il responsabile del procedimento
istruisce la richiesta, acquisendone direttamente i pareri tecnici delle
unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione
concede o nega l'autorizzazione. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione
della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato,
salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione
del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione
ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
- E' sempre necessario il
formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari
da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui
all'art. 7
- Il comune provvede agli
adempimenti prescritti dall'art. 53, comma 9 e 10, del D. P. R. 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modificazioni.
|