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Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione emanutenzione

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  1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.
  2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove n'è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
  3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al 4° comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenendo conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento. Per le installazioni di mezzi pubblicitari nei centri storici si osserva la procedura prevista dal 5° comma dell'art. 7.
  4. I mezzi pubblicitari che sporgono e occupano aree pubbliche, installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore a m 2,20 dal piano di accesso agli edifici e dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
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