- I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere
installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art.
49 del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto
stabilito dall'art. 8 del presente Regolamento.
- Le sorgenti luminose, i
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati,
lungo o in prossimità delle strade dove n'è consentita
l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50
del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
- La installazione di pannelli
e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di
cui al 4° comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati
è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenendo
conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento.
Per le installazioni di mezzi pubblicitari nei centri storici si osserva
la procedura prevista dal 5° comma dell'art. 7.
- I mezzi pubblicitari che
sporgono e occupano aree pubbliche, installati nei centri abitati, sugli
edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini
laterali delle strade e dei marciapiedi sono collocati ad altezza tale
che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota
superiore a m 2,20 dal piano di accesso agli edifici e dalla quota di
calpestio dei marciapiedi e delle strade.
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