- Le tipologie pubblicitarie
oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D. Leg.,
in:
A. Pubblicità ordinaria;
B. Pubblicità effettuata con veicoli;
C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
D. Pubblicità varia.
-
La pubblicità effettuata
mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi
altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative
alle insegne, cartelli, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari
si fa riferimento a quelle effettuate ai commi 1, 3, 5, 6, 7 dell'art.
47 del Regolamento emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992 n.495, intendendosi
compresi e negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni
orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni",
disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla pubblicità
"varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria"
la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche
per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite
all'esportazione di tali mezzi.
-
La pubblicità ordinaria
è effettuata con veicoli è distinta come appresso:
A. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno
ed all'esterno di
veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o
privato, di seguito
definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
B. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli
circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità
con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del
Regolamento emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni e integrazioni.
-
La pubblicità con
pannelli luminosi è effettuata con insegne, panelli od altre
analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine
e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque
programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio
o la sua visione in forma intermittente, che in ogni caso non devono
contrastare con le norme vigenti per la circolazione stradale. La pubblicità
può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa,
con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
- E' compresa fra la "pubblicità
con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici
o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche
effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- La pubblicità varia
comprende:
A. la pubblicità
effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili,
che attraverso strade o piazze, definita "pubblicità con
striscioni";
B. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili
mediane scritte, striscioni, disegni fumogeni, definita "pubblicità
da aeromobili";
C. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita
"pubblicità con palloni frenanti";
D. la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano,
tramite consegna diretta o presso il domicilio del soggetto, di manifestini
o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti
con cartelli e od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità
in forma ambulante";
E. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori
e simili. Definita
"pubblicità fonica"
F. la pubblicità effettuata con manifesti o locandine dotati
di rigidezza tramite un supporto laminato, plastico o di legno, oppure
in cartone, posizionati proprovvisoriamente per la pubblicizzazione
di manifestazioni quali sagre paesane, gare sportive, concerti, circhi
e spettacoli viaggianti in genere.
|