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Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

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  1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate, secondo il D. Leg., in:
    A. Pubblicità ordinaria;
    B. Pubblicità effettuata con veicoli;
    C. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
    D. Pubblicità varia.
  2. La pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, cartelli, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate ai commi 1, 3, 5, 6, 7 dell'art. 47 del Regolamento emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992 n.495, intendendosi compresi e negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla pubblicità "varia". E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esportazione di tali mezzi.
  3. La pubblicità ordinaria è effettuata con veicoli è distinta come appresso:
    A. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di
    veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, di seguito
    definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
    B. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.
  4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, panelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, che in ogni caso non devono contrastare con le norme vigenti per la circolazione stradale. La pubblicità può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.
  5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
  6. La pubblicità varia comprende:

    A. la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili,
    che attraverso strade o piazze, definita "pubblicità con striscioni";
    B. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediane scritte, striscioni, disegni fumogeni, definita "pubblicità da aeromobili";
    C. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenanti";
    D. la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano, tramite consegna diretta o presso il domicilio del soggetto, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli e od altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
    E. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili. Definita
    "pubblicità fonica"
    F. la pubblicità effettuata con manifesti o locandine dotati di rigidezza tramite un supporto laminato, plastico o di legno, oppure in cartone, posizionati proprovvisoriamente per la pubblicizzazione di manifestazioni quali sagre paesane, gare sportive, concerti, circhi e spettacoli viaggianti in genere.

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