- L'installazione di mezzi
pubblicitari è consentita lungo le strade o in vista di esse
fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e
successive modifiche, è soggetta alle condizioni, limitazioni
e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione
della stessa stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II del Regolamento
emanato con il D. P. R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche. La
dimensione dei cartelli da posizionarsi fuori dai centri abitati, non
deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente
al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20.
- All'interno
dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, come delimitati
con deliberazione della Giunta Comunale n. 893 del 30 giugno 1993,
esecutiva a sensi di Legge:
A. si osservino le disposizioni di cui 5° comma dell'art. 7 del
presente Regolamento per la superficie degli stessi eventualmente
classificata "centro storico";
B. l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal
4° comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità
stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento. Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento di insegne
a cassonetto da posizionarsi a distanza non inferiore a 5 metri dalla
carreggiata, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza
richiamate;
C. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono
essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del D. P. R. 16.12.1992
n. 495.
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