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Art. 8 - Condizioni e limitazioni

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  1. L'installazione di mezzi pubblicitari è consentita lungo le strade o in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II del Regolamento emanato con il D. P. R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche. La dimensione dei cartelli da posizionarsi fuori dai centri abitati, non deve superare la superficie di mq. 6; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 20.
  2. All'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, come delimitati con deliberazione della Giunta Comunale n. 893 del 30 giugno 1993, esecutiva a sensi di Legge:
    A. si osservino le disposizioni di cui 5° comma dell'art. 7 del presente Regolamento per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
    B. l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal 4° comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento. Il Comune può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento di insegne a cassonetto da posizionarsi a distanza non inferiore a 5 metri dalla carreggiata, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
    C. le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art.50 del D. P. R. 16.12.1992 n. 495.
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