- Nell'ambito e in prossimità
dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche
ed ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di
cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di
cui all'art. 14 della Legge 29.6.1939 n. 1497
- Sugli edifici e nei luoghi
di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali,
mura e porte della città, e su gli altri beni di cui art. 22
della Legge 1.6.1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto
dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle
loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri
mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata dal Comune
per motivi di interesse generale e di ordine tecnico, l'apposizione
sugli edifici suddetti e sugli spazzi adiacenti di targhe e altri mezzi
di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche
architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
- Nelle località di
cui al 1° comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici
di cui al 2° comma , può essere autorizzata l'installazione,
con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di
localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134,
135 e 136 del Regolamento emanato con il D. P. R. 16. 12. 1992. N. 495.
- Lungo le strade, in vista
di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del
Codice della Strada emanato con il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive
modificazioni e integrazioni, secondo le norme di attuazione stabilite
dal paragrafo 3, capo I, Titolo II, del Regolamento emanato con il D.
Lgs. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, nonché del successivo
art. 8.
- All'interno del centro
storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio
non è autorizzata l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari
che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto
con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette
e gli edifici nelle stesse compresi. Non sono in ogni caso possibili
le installazioni di cartelli pubblicitari così come definiti
dal Nuovo Codice della Strada. In particolare:
· non sono ammesse strutture a bandiera ad eccezione di quelle
rappresentanti simboli unificati di servizi di pubblico interesse quali:
telefono, farmacia, generi di monopolio, ecc. ;
· non sono ammesse insegne luminose, ma solo installazioni di
tipo tradizionale o artistico, come ad esempio, quelle con struttura
in ferro battuto, in fusione, in ottone, ecc. eventualmente illuminate;
· le insegne devono comunque essere in sintonia dimensionale
e formale con il prospetto dell'edificio che le ospitano ;
· la installazione dovrà avvenire in ogni caso su fabbricato
o aree di proprietà privata;
· si ammettono comunque insegne con luce indiretta, come ad esempio,
lettere a fronte chiuso a luce indiretta che dal retro si riflette sul
muro o su un pannello di fondo e insegne formate da neon filiformi.
Si adottano in ogni caso tutte le altre prescrizioni del Nuovo Codice
della Strada.
- Nelle adiacenze degli edifici
di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali,
delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole,
chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità
fonica.
- È vietata la pubblicità
effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante lancio di
oggetti o di manifestini.
E' altresì vietata la pubblicità effettuata attraverso
il lancio a mano di manifestini e il posizionamento degli stessi sugli
autoveicoli, sugli alberi, sui segnali stradali e sui muri.
- Agli impianti, ai mezzi
pubblicitari e alle atre forme vietate dal presente articolo si applicano
a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di
cui l'art. 45 del presente Regolamento
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