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Art. 7 - Divieti di installazione ed
effettuazioni di pubblicità

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  1. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della Legge 29.6.1939 n. 1497
  2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e su gli altri beni di cui art. 22 della Legge 1.6.1939 n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata dal Comune per motivi di interesse generale e di ordine tecnico, l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazzi adiacenti di targhe e altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
  3. Nelle località di cui al 1° comma e sul percorso di immediato accesso agli edifici di cui al 2° comma , può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del Regolamento emanato con il D. P. R. 16. 12. 1992. N. 495.
  4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada emanato con il D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, Titolo II, del Regolamento emanato con il D. Lgs. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche, nonché del successivo art. 8.
  5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne e altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Non sono in ogni caso possibili le installazioni di cartelli pubblicitari così come definiti dal Nuovo Codice della Strada. In particolare:
    · non sono ammesse strutture a bandiera ad eccezione di quelle rappresentanti simboli unificati di servizi di pubblico interesse quali: telefono, farmacia, generi di monopolio, ecc. ;
    · non sono ammesse insegne luminose, ma solo installazioni di tipo tradizionale o artistico, come ad esempio, quelle con struttura in ferro battuto, in fusione, in ottone, ecc. eventualmente illuminate;
    · le insegne devono comunque essere in sintonia dimensionale e formale con il prospetto dell'edificio che le ospitano ;
    · la installazione dovrà avvenire in ogni caso su fabbricato o aree di proprietà privata;
    · si ammettono comunque insegne con luce indiretta, come ad esempio, lettere a fronte chiuso a luce indiretta che dal retro si riflette sul muro o su un pannello di fondo e insegne formate da neon filiformi.
    Si adottano in ogni caso tutte le altre prescrizioni del Nuovo Codice della Strada.
  6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
  7. È vietata la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante lancio di oggetti o di manifestini.
    E' altresì vietata la pubblicità effettuata attraverso il lancio a mano di manifestini e il posizionamento degli stessi sugli autoveicoli, sugli alberi, sui segnali stradali e sui muri.
  8. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari e alle atre forme vietate dal presente articolo si applicano a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui l'art. 45 del presente Regolamento

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