- Nell'installazione degli
impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle
altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate
le norme stabilite dalle Leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni
previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
- In conformità a
quanto dispone la Legge 18.3.1959 n. 132, è riservato allo Stato
il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali
affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità
stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali
o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti
sulle linee ferroviarie
- Gli impianti e i mezzi
pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le
disposizioni di cui al 1°comma devono essere rimossi in conformità
a quanto previsto dall'art. 45 del presente Regolamento
- Le altre forme pubblicitarie
non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme
di cui al 1° comma, devono cessare immediatamente dopo la diffida,
verbale o scritta, degli organi addetti al controllo e alla vigilanza.
- Si applicano per le violazioni
suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93, indicate
nel predetto art. 45, a seconda della loro natura.
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