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Art.6 - Disciplina generale

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  1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi, dal presente Regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
  2. In conformità a quanto dispone la Legge 18.3.1959 n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie
  3. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al 1°comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 45 del presente Regolamento
  4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al 1° comma, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli organi addetti al controllo e alla vigilanza.
  5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93, indicate nel predetto art. 45, a seconda della loro natura.
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