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Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche afffissioni

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  1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
  2. In conformità a quando dispone il 3° comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da un numero di abitanti superiore a 36.000 e che per tanto la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 18, per ogni mille abitanti, la superficie degli stessi è stabilita in complessivi mq. 2000, pari a mq. 56 circa per ogni mille abitanti.
  3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, e ripartita come appresso:

    A. = mq. 120, pari al 6% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o c comunque priva di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
    B. = mq. 1720, pari al 86% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
    C, = mq. 160, pari al 8% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata d direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lll lo stesso sia appaltato.

  4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
    A. vetrine per l'esposizione di manifesti;
    B. stendardi porta manifesti;
    C. posters per l'affissione di manifesti;
    D. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiale d idonei per le affissioni di manifesti;
    E. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di s sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
    F. da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il s suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.

  5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari, o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Schio - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

  6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente Regolamento.

  7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art.8 del presente Regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n,285 e del D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495.

  8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica per ciascuno di essi:

    A. la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
    B. l'ubicazione;
    C. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
    D. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
    E. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

  9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

  10. La riparazione degli spazi di cui al 3° comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi di una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
  11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.



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