- La seconda parte del piano
degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire
alle pubbliche affissioni.
- In conformità a
quando dispone il 3° comma dell'art. 18 del D. Lgs. 15.11.1993,
n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre del
penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da un numero
di abitanti superiore a 36.000 e che per tanto la superficie degli impianti
da adibire alle pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq.
18, per ogni mille abitanti, la superficie degli stessi è stabilita
in complessivi mq. 2000, pari a mq. 56 circa per ogni mille abitanti.
- La superficie complessiva
degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, e ripartita
come appresso:
A. = mq. 120, pari al
6% è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale
o c comunque priva di rilevanza economica effettuate dal servizio
comunale;
B. = mq. 1720, pari al 86% è destinata alle affissioni di natura
commerciale, effettuate dal servizio comunale;
C, = mq. 160, pari al 8% è destinata alle affissioni di natura
commerciale effettuata d direttamente da soggetti privati, comunque
diversi dal concessionario del servizio, ove lll lo stesso sia appaltato.
-
Gli impianti per le pubbliche
affissioni possono essere costituiti da:
A. vetrine per l'esposizione di manifesti;
B. stendardi porta manifesti;
C. posters per l'affissione di manifesti;
D. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali,
realizzate in materiale d idonei per le affissioni di manifesti;
E. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri
di recinzione, di s sostegno, da strutture appositamente predisposte
per questo servizio;
F. da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio
prospicienti il s suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti.
-
Tutti gli impianti hanno,
di regola, dimensioni pari, o multiple di cm. 70x100 e sono collocati
in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione
del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che
vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto
o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di
Schio - Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione
dell'impianto.
-
Gli impianti non possono
essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione
di mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente Regolamento.
-
L'installazione di impianti
per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni
di cui all'art.8 del presente Regolamento e, in generale, alle disposizioni
del D. Lgs. 30 aprile 1992, n,285 e del D. P. R. 16 dicembre 1992,
n. 495.
-
Il piano per gli impianti
per le pubbliche affissioni indica per ciascuno di essi:
A. la destinazione dell'impianto
secondo quanto previsto dal comma 3;
B. l'ubicazione;
C. la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
D. la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
E. la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
-
Il piano degli impianti
per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo
comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione,
la destinazione e la superficie.
- La riparazione degli spazi
di cui al 3° comma può essere rideterminata ogni due anni,
con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre
e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora
nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze
di spazi di una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio
delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità
accertate.
- Il Comune ha facoltà
di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche
affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio,
circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso
che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano
affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora
in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare
di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure
rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto
già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene
usufruito.
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