I.M.U.
Imposta Municipale Unica

Ultimo aggiornamento
23/04/2013

Art. 5
VERSAMENTI
1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell’imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite esclusivamente all'imposta stessa.