I.M.U.
Imposta Municipale Unica

Ultimo aggiornamento
23/04/2013

Art. 6
VERSAMENTO RATEALE
1. L’Ufficio può concedere, su richiesta motivata del contribuente, il versamento rateale dell’imposta dovuta per effetto dell’attività di accertamento.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell’imposta, come indicato nell’avviso di accertamento.
3. E’ ammesso l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ( definizione agevolata ), anche quando venga concessa la rateazione dell’imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per imposta complessivamente dovuta si intende l’imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall’avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull’imposta stessa nonché dell’importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per somme fino a € 5.164,57, ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a € 5.164,57.
6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
7. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
9. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
11. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.