I.M.U. |
Ultimo aggiornamento 23/04/2013 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. Comma abrogato 2. Sono esenti, esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune, i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS ( organizzazioni non lucrative di utilità sociale ), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. 3. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, in quanto il Comune di Schio rientra nell'elenco dei comuni parzialmente montani, predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, come disposto dal comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. comma aggiunto |