I.M.U. |
Ultimo aggiornamento 23/04/2013 |
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| 1. Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d’imposta versata in eccesso, maggiorata degli interessi nella misura di legge. 2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l’inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l’imposta. 3. Il diritto al rimborso può quindi essere esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni: a) non siano state rilasciate o non siano in atto procedimenti per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l’esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie b) non vi sia stata o non vi sia in atto un'utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso c) le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente d) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate. 4. Il rimborso è disposto a seguito della relativa istanza che deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di cinque anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo. 5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile. |