I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Ultimo aggiornamento
07/12/2011

Art. 8 - Abitazione principale

  1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente.
  2. Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, se deliberata dal Comune ai sensi dell'art.4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito nella Legge 24 ottobre 1996 n. 556, ed anche ai fini della detrazione d'imposta:
    1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ivi residenti;
    2. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    3. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado, purchè dagli stessi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza;
    4. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
    5. gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dall'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Vicenza ATER.
  1. Si considerano equiparate alle abitazioni principali ai soli fini dell'applicazione della detrazione di imposta gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (abrogato).
  2. La detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il 1° grado, come contemplato nel 2° comma, punto c) del presente articolo, spetta in parti uguali ai soli soggetti passivi che sono in rapporto di parentela fino al 1° grado con l'utilizzatore, non soggetto passivo, in via principale, dell'abitazione. Nel caso in cui l'abitazione sia utilizzata in via principale anche da un solo soggetto passivo contitolare, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, indipendentemente dalla quota di possesso, così come prevede la legge in via ordinaria, mentre gli altri contitolari beneficiano della sola aliquota ridotta, purchè siano parenti fino al 1° grado dell'occupante l'abitazione.
  3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
  4. Il soggetto passivo interessato deve dichiarare, con le modalità previste dall'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 504/92, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale dei parenti in linea retta entro il 1° grado propri o del coniuge.
  5. Lo stesso soggetto, a sostegno di quanto dichiarato ai sensi del precedente comma, qualora l'Ufficio espressamente lo richieda per le proprie finalità di verifica e di accertamento, può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione delle agevolazioni per l'abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15.