- Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
- L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
- Ai fini di cui ai precedenti commi, sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
- L'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. La detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale e quindi l'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta dovuta per l'abitazione principale.
- Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pertinenze delle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali descritte nel 2° comma dell'art. 8 del presente regolamento.
- Le norme di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data della loro adozione.
|