I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Ultimo aggiornamento
07/12/2011
Art. 7 - Riduzioni d'imposta
  1. Si applica la riduzione alla metà dell'imposta come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporta come conseguenza la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
  2. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
    • Mediante dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Schio, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
    • Da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

  1. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
  2. Il soggetto passivo interessato deve dichiarare, con le modalità previste dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche a seguito della sopravvenuta inagibilità o inabitabilità e conseguente impossibilità di utilizzo.
  3. Lo stesso soggetto, a sostegno di quanto dichiarato ai sensi del precedente comma, qualora l'Ufficio espressamente lo richieda per le proprie finalità di verifica e di accertamento, può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della riduzione d'imposta anche mediante la dichiarazione sostitutiva prevista dal precedente comma 2.
  4. In caso di realizzazione degli interventi previsti al 1° comma, finalizzati alla edificazione dell'abitazione principale, l'imposta dovuta, commisurata al valore dell'area determinata secondo i criteri stabiliti dal 6° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, è ridotta del 50 per cento.