- Si applica la riduzione alla metà dell'imposta come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente ) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che comporta come conseguenza la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 547, al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
- L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
- Mediante dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Schio, previo sopralluogo, le cui spese sono a carico del proprietario richiedente;
- Da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
- Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
- Il soggetto passivo interessato deve dichiarare, con le modalità previste dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92, gli immobili che hanno cambiato caratteristiche a seguito della sopravvenuta inagibilità o inabitabilità e conseguente impossibilità di utilizzo.
- Lo stesso soggetto, a sostegno di quanto dichiarato ai sensi del precedente comma, qualora l'Ufficio espressamente lo richieda per le proprie finalità di verifica e di accertamento, può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione della riduzione d'imposta anche mediante la dichiarazione sostitutiva prevista dal precedente comma 2.
- In caso di realizzazione degli interventi previsti al 1° comma, finalizzati alla edificazione dell'abitazione principale, l'imposta dovuta, commisurata al valore dell'area determinata secondo i criteri stabiliti dal 6° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, è ridotta del 50 per cento.
|