- L'art. 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 concernente le esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili, viene così modificato e integrato:
i) i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS ( organizzazioni non lucrative di utilità sociale ) di cui alla sezione II° del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni, destinati, per quest'ultimi soggetti, esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, politiche, nonché alle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 Maggio 1985 n. 222.
- Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7, 1° comma, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili per i quali i proprietari abbiano trasferito a titolo oneroso o gratuito, la nuda proprietà o abbiano concesso il bene in comodato gratuito a favore del Comune. Detta esenzione decorre dal mese successivo a quello del trasferimento della nuda proprietà o di concessione del bene in comodato gratuito;
b) i fabbricati dichiarati inagibili dal competente Ufficio Comunale, a causa di gravi ed eccezionali calamità naturali o eventi accidentali.
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