I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Ultimo aggiornamento
07/12/2011

Art. 3 - Terreni considerati non fabbricabili

  1. Ai fini dell'imposta sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
  • La qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, con conseguente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta, mentre la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
  • Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini di questo comma, a condizione che almeno uno dei componenti il nucleo familiare risulti iscritto negli elenchi di cui al punto precedente;
  • La quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicata alla attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare deve comportare un reddito non inferiore al 70 per cento del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, determinato per l'anno precedente.
  1. Le condizioni di cui al precedente comma potranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti, nei modi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15.
  2. I terreni posseduti e condotti dai soggetti di cui al comma 1 sono considerati non fabbricabili anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 qualora il fabbricato risultante dai suddetti interventi edificatori, nonché quello oggetto degli stessi interventi, possegga i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 per il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali.