- Ai fini dell'imposta sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
- La qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, con conseguente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo di imposta, mentre la cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini di questo comma, a condizione che almeno uno dei componenti il nucleo familiare risulti iscritto negli elenchi di cui al punto precedente;
- La quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicata alla attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare deve comportare un reddito non inferiore al 70 per cento del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, determinato per l'anno precedente.
- Le condizioni di cui al precedente comma potranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti, nei modi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15.
- I terreni posseduti e condotti dai soggetti di cui al comma 1 sono considerati non fabbricabili anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 qualora il fabbricato risultante dai suddetti interventi edificatori, nonché quello oggetto degli stessi interventi, possegga i requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139 per il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali.
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