I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Ultimo aggiornamento
07/12/2011
Art. 4 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
  1. La Giunta Comunale, al fine di agevolare il contribuente nella determinazione della base imponibile dell'imposta, può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili, avvalendosi anche della consulenza di professionisti e tecnici esterni, fatto salvo il principio secondo cui il valore dell'area edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
  2. La norma di cui al precedente comma si applica anche alle aree considerate edificabili in quanto interessate dall'attività di demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, nonché dagli interventi di recupero secondo la disciplina disposta dal comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.
  3. Per le aree fabbricabili, diverse da quelle previste dal successivo comma 5, la cui edificabilità sia subordinata all'approvazione di uno strumento attuativo di iniziativa pubblica e all'acquisizione diretta o indiretta delle stesse da parte del soggetto pubblico, è dovuta l'imposta comunale sugli immobili fino al quinto anno successivo a quello di approvazione della relativa previsione urbanistica.
    Per gli anni successivi, le suddette aree non sono più assoggettabili all'imposta, anche in caso di utilizzazione edificatoria sulla base delle precisate previsioni urbanistiche.
  4. L'indennità dovuta in caso di procedura espropriativa ovvero di cessione volontaria delle aree fabbricabili di cui al precedente comma 3, è decurtata degli importi ancora dovuti per imposta, sanzioni ed interessi risultanti da atti definitivi di accertamento e liquidazione emessi nei termini decadenziali previsti dalle norme di legge vigenti.
  5. Le aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici, individuate dagli strumenti urbanistici come zone per impianti sportivi, istruzione, servizi di interesse comune, istituzioni religiose, parcheggi, verde pubblico o privato, sono considerate non edificabili, non rilevando, a tal fine, i limitati interventi edilizi di iniziativa pubblica ammessi nelle suddette zone.
    Nell'ipotesi in cui le suddette aree siano oggetto di uno strumento attuativo che preveda in via prioritaria l'utilizzazione edificatoria da parte del soggetto privato, è dovuta l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dalla data di adozione dello strumento attuativo.