- Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, si considera assimilato, sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione quello dei seguenti soggetti assegnatari di diritti sugli immobili utilizzati come propria abitazione:
- Il coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile
- Il coniuge separato giudizialmente al quale per accordo in sede di separazione o per decisione del giudice sia stata assegnata l'abitazione familiare
- Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, anche se non in via definitiva
- L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto
- L'assimilazione , sotto il profilo tributario, al diritto reale di abitazione, si estende, quanto alla soggettività passiva, anche alle pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale.
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