I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Ultimo aggiornamento
07/12/2011
Art. 12 - Differimento dei termini per i versamenti dell'imposta
  1. Sono stabiliti termini diversi da quelli indicati nell'art. 10 del D.Lgs. 504/92, per i versamenti dell'imposta eseguiti dai seguenti soggetti:
  1. In caso di decesso, gli eredi potranno versare l'imposta dovuta dal defunto e quella dovuta da loro stessi entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno successivo a quello del decesso del de cuius.
  2. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta, in unica soluzione, entro l'anno di competenza.