I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Ultimo aggiornamento
07/12/2011

Art. 11/bis - Importo minimo per la riscossione e il rimborso

  1. Con riferimento all'art. 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997 n. 127, nonché all'art. 12/bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, fermi restando i diversi importi fissati da specifiche norme di legge o regolamentari previsti dall'art. 16 della Legge 8 maggio 1998 n. 146, non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi all'imposta, alle sanzioni amministrative e interessi, derivanti dall'attività di liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale, anche nel caso in cui gli stessi crediti derivino da più violazioni per più anni degli obblighi di versamento, qualora l'ammontare dovuto per ciascun anno non superi l'importo di Euro 16.
  2. Non si fa luogo, altresì, al rimborso di somme relative all'imposta comunale, qualora l'importo complessivo da rimborsare, con riferimento a ciascun anno, non superi l'importo di Euro 16.
  3. La disciplina del presente articolo trova applicazione per i crediti d'imposta e per le somme da restituire accertati, liquidati o ammessi al rimborso a seguito di provvedimenti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente modifica regolamentare, per le annualità per le quali non è ancora decaduto il potere di accertamento e di liquidazione o non è ancora prescritto il diritto al rimborso.