- Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
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La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio sancito nel 1° comma dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 504/92, secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
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La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 504/92, per le somme versate per conto degli altri.
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