- La variazione in diminuzione della rendita catastale attribuita e annotata negli atti catastali, ha effetto retroattivo, ai fini della richiesta di rimborso dell'imposta versata in eccesso, dalla data di efficacia della rendita rettificata, precedentemente attribuita.
- La variazione in diminuzione di cui al comma precedente, deve risultare da:
- Correzione d'ufficio di errori materiali commessi dall'Ufficio del Territorio nell'espletamento delle procedure previste da norme legislative e regolamentari per l'attribuzione della rendita e per la successiva sua efficacia
- Rettifica operata dall'Ufficio del Territorio in sede di autotutela, anche in conseguenza dell'istanza presentata a tal fine da parte del contribuente interessato
- Sentenza, passata in giudicato, di accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, pronunciata dalle Commissioni Tributarie.
- La domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro l'anno successivo a quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
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