I.C.I.
Imposta Comunale sugli Immobili

Ultimo aggiornamento
07/12/2011
Art. 10 - Rimborsi per rettifica della rendita catastale attribuita
  1. La variazione in diminuzione della rendita catastale attribuita e annotata negli atti catastali, ha effetto retroattivo, ai fini della richiesta di rimborso dell'imposta versata in eccesso, dalla data di efficacia della rendita rettificata, precedentemente attribuita.
  2. La variazione in diminuzione di cui al comma precedente, deve risultare da:
  • Correzione d'ufficio di errori materiali commessi dall'Ufficio del Territorio nell'espletamento delle procedure previste da norme legislative e regolamentari per l'attribuzione della rendita e per la successiva sua efficacia
  • Rettifica operata dall'Ufficio del Territorio in sede di autotutela, anche in conseguenza dell'istanza presentata a tal fine da parte del contribuente interessato
  • Sentenza, passata in giudicato, di accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, pronunciata dalle Commissioni Tributarie.
  1. La domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro l'anno successivo a quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.