- L'Ufficio può concedere, su richiesta del contribuente, il versamento rateale dell'imposta complessivamente dovuta per effetto dell'attività di liquidazione e di accertamento d'ufficio o in rettifica, quando l'importo complessivamente dovuto sia superiore a Euro 258.23. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di liquidazione o di accertamento. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, anche quando venga concessa la rateazione dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
- Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
- Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per importi fino a Euro 5.164,57, ovvero in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a Euro 5.164,57.
- La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria qualora il contribuente intenda avvalersi del beneficio della definizione agevolata di cui agli artt. 14 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive integrazioni e modificazioni con il pagamento del quarto della sanzione, ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento, mentre le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
- Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
- Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 4, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
- In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
- Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni di cui al Capo V° del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.
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