ART. 28
Riduzioni

1. Il canone, come determinato dall'art. 25 del presente regolamento, è ridotto:

· Nella misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee con impalcature , ponteggi e cantieri per l'attività edilizia , che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni ( la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione )
· Nella misura del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, con pagamento anticipato del canone.
· Nella misura del 30 per cento per le occupazioni di durata giornaliera fino a 12 ore ( I° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni ( la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione)
· Nella misura del 30 per cento per le occupazioni di durata giornaliera oltre le 12 ore (II° fascia) e che si protraggono per un periodo non inferiore a 15 giorni (la riduzione si applica fin dal primo giorno di occupazione).

2. Le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.
3. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente di cui al precedente comma 1, si fa riferimento non al criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima o diversa area del territorio comunale, bensì al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.