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1. Il canone, determinato secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento e secondo la particolare tipologia di occupazione del suolo pubblico, è dovuto:
- nella misura del 20 per cento della tariffa per le occupazioni realizzate per finalità culturali, sportive, ricreative e del tempo libero
- nella misura del 95 per cento della tariffa per le occupazioni realizzate per l'esecuzione delle opere di cui al D. Lgs. n. 198 del 4 settembre 2002
(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,
a norma dell'art. 1, comma 2°, della legge 21 dicembre n. 443).(nota 13)
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