ART. 26 (nota 12)
Criteri di determinazione del canone per le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi


1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto soprastanti e sottostanti il suolo comunale da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio comunale per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,65 per utenza.
2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1 effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
3. L’importo di cui al comma 1 viene rivalutato annualmente, con provvedimento della Giunta Comunale, in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione del canone, comprendente anche le utenze cessate o iniziate nel corso dell’anno medesimo.
5. E’ in facoltà del Comune richiedere ai soggetti di cui al comma 1 informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare i relativi controlli.