ART. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati, anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati individuati e delimitati con apposito provvedimento della Giunta Comunale. (nota 3).
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, griglie e intercapedini, per le occupazioni effettuate con dispositivi e i volumi finalizzati al risparmio energetico, purchè adeguatamente comunicati e giustificati dalla normativa di settore
(note 4), nonché per le occupazioni con tende solari fisse o retrattili sia poste a copertura dei balconi, sia installate a fronte di esercizi pubblici/commerciali.
Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, dalle Comunità Montane, dai Consigli di Quartiere
b) Le occupazioni effettuate dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni, finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive, educative, di ricerca scientifica nonché ad attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222
c) Le occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alla Sezione II° del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460
d) Le occupazioni da chiunque realizzate in occasione di manifestazioni che ottengono l'esplicita esenzione da parte della Giunta Comunale
(nota 5).
e) Le occupazioni realizzate in occasione di iniziative o manifestazioni a carattere politico o sindacale ad esclusione dello spazio occupato per l'attività di vendita o di somministrazione
f) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere
g) Le occupazioni da parte di automezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione
h) Le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune (taxi)
i) Le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato
j) Le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione dei pubblici servizi
k) Le occupazioni realizzate con luminarie natalizie
l) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché le occupazioni occasionali di breve durata consentite dal regolamento di Polizia Urbana senza preventiva autorizzazione
m) Le occupazioni realizzate con piante ornamentali nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano
n) Le occupazioni per operazioni di trasloco
o) Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima
p) Le occupazioni realizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, per l'attività dei mestieri girovaghi o artistici con soste non superiori a 60 minuti
q) Le occupazioni per attività di manutenzione del verde eseguite direttamente da privati
r) Le occupazioni poste in essere da portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti purchè prive di finalità di lucro
s) Le occupazioni al fine dell'apertura dei passi carrabili
t) Le occupazioni di spazi esterni alle strutture pubbliche, per il tempo e l'area necessaria al parcheggio/deposito di mezzi e/o attrezzature del soggetto che realizza l'evento all'interno della struttura pubblica stessa.
(nota 6)

4. La non applicabilità del canone alle fattispecie di cui al comma precedente, non esclude l'applicazione, per talune delle fattispecie descritte, di canoni o tariffe di altra natura, per la medesima occupazione, previsti da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.