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ART. 16 |
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1. In caso di emergenza o di obiettiva
necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata
senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione
e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato,
contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio
del provvedimento amministrativo.
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