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ART. 15 |
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1. Gli uffici competenti provvedono a registrare, anche con l'ausilio di procedure informatiche, i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli uffici provvedono altresì a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
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