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ART. 18 |
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1. E' obbligato al pagamento del
canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione
e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento
amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto
materiale.
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