ART. 5
Termini per la definizione dei procedimenti amministrativi

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il procedimento deve concludersi nel termine stabilito nel Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare n. 30 dell'11.3.1998, esecutiva ai sensi di legge.