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1. Il responsabile del procedimento,
ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi
sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. L'eventuale richiesta di integrazione
o di regolarizzazione della domanda, qualora la stessa risulti incompleta
negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi
al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4,
sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
3. Il responsabile del procedimento,
verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede
ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione
o all'Ufficio competente dell'Ente proprietario della strada, ai sensi
del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri
tecnici o del previsto nulla osta.
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