ART. 4
Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione comunale, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni (relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto), deve contenere a pena di improcedibilità:

a) I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale o del numero della partita IVA;
b) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
c) L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
d) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
e) La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
f) L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.