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ART. 4 |
| 1. L'avvio
del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione
ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione
comunale, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini
e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli
7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. La domanda,
che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai
soggetti indicati negli artt. 16 e 27/bis della tabella allegata al D.P.R.
26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni (relativa agli
atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto),
deve contenere a pena di improcedibilità: a) I dati anagrafici del richiedente
con l'indicazione del codice fiscale o del numero della partita IVA;
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