ART. 3
Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'avvio ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi .
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.