ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultimo aggiornamento
06/02/2013
REGOLAMENTO - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -
Art. 16 - Adempimenti dell'Ufficio
  1. Entro 120 giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente art. 3, comma 2, l'Ufficio competente deve rendere al contribuente la risposta scritta e motivata. Tale risposta può essere notificata mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure comunicata per via telematica, al recapito di telefax o di e-mail indicato nell'istanza stessa, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, l'obbligo del Comune di fornire anche la risposta scritta.
  2. L'Ufficio può chiedere al contribuente, al fine dell'inquadramento corretto della questione e della competenza della risposta, di integrare la documentazione allegata all'istanza
  3. In tale caso, il termine di cui al 1° comma inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con la stessa modalità dell'istanza di interpello.
  4. Qualora l'istanza di interpello venga indirizzata o presentata ad ufficio incompetente, quest'ultimo ne cura la trasmissione tempestiva all'Ufficio competente. In tal caso, il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente, il quale ne dà comunicazione al contribuente.
  5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe, l'Ufficio competente può fornire risposta collettiva mediante l'utilizzo del servizio di risposta ai quesiti attivato sul sito internet del Comune di Schio. L'Ufficio ha comunque l'obbligo di portare a conoscenza del contribuente interpellante la risposta alla domanda, nelle forme di cui al comma 1 del presente articolo.