- L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante
b) La descrizione circostanziata e specifica del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza, nonché il problema interpretativo che l'Ufficio competente è chiamato a risolvere
c) Il domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune
d) La sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante
- La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede, su invito dell'Ufficio, a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito stesso.
- Ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, all'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione che non sia già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche. Nell'ipotesi in cui la documentazione citata sia già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche, il contribuente dovrà indicare con certezza e precisione l'Ufficio che li detiene e gli estremi identificativi dell'atto o documento. E' fatta salva la facoltà dell'Ufficio di acquisire, ove necessario, l'originale, non posseduto, dei documenti.
- Nell'istanza, il contribuente dovrà indicare eventuali recapiti di telefax o telematico per consentire una comunicazione veloce e rapida da parte dell'Ufficio competente.
- L'istanza deve contenere l'esposizione chiara ed univoca della soluzione interpretativa e del comportamento ai fini tributari che il contribuente intende indicare e adottare.
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