ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultimo aggiornamento
06/02/2013
REGOLAMENTO - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -
Art. 9 - Diritto all'informazione
  1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione delle disposizioni tributarie, mettendo a disposizione dei contribuenti, presso gli sportelli del Servizio tributi e presso l'URP, il testo dei regolamenti e delle disposizioni legislative, nonché dei provvedimenti di approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta.
  2. Il Comune assume le iniziative necessarie per rendere disponibili i testi dei documenti di cui al comma precedente anche per via elettronica, con aggiornamenti in tempo reale.