ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultimo aggiornamento
06/02/2013
REGOLAMENTO - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -
Art. 8 - Conoscenza degli atti
  1. Il Comune assicura la effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario medesimo e nel rispetto delle disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
  2. Gli atti vengono comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
  3. Il Comune, prima della emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento in base alla dichiarazione presentata, e qualora sussistano incertezze o dubbi su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni.
  4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando, a seguito della liquidazione, risulta un minor rimborso d'imposta rispetto a quello chiesto.
  5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra amministrazione pubblica indicata dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti secondo le disposizioni dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.