- Il Comune assicura la effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario medesimo e nel rispetto delle disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
- Gli atti vengono comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
- Il Comune, prima della emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento in base alla dichiarazione presentata, e qualora sussistano incertezze o dubbi su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni.
- La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando, a seguito della liquidazione, risulta un minor rimborso d'imposta rispetto a quello chiesto.
- Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra amministrazione pubblica indicata dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti secondo le disposizioni dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
|