ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultimo aggiornamento
06/02/2013
REGOLAMENTO - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE -
Art. 6 - Esercizio dell'autonomia regolamentare
  1. Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio secondo il quale le obbligazioni tributarie devono essere assolte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli per il contribuente.
  2. Al fine di garantire al contribuente una maggiore facilità nell'acquisizione delle informazioni necessarie per gli adempimenti tributari a cui è chiamato, il Comune si impegna, pur nel rispetto della riconosciuta autonomia regolamentare nella gestione delle entrate tributarie, ad uniformare, ove possibile ed opportuno, gli adempimenti e gli obblighi disciplinati nei propri regolamenti tributari a quelli disciplinati dai Comuni che appartengono alla medesima area geografica.