- E' causa di impedimento del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune, di cui l'interessato e i soggetti obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.
- Non è invece di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento quando interessa annualità diverse o cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
- Nel caso di violazione dell'obbligo di versamento dei tributi, in presenza della dichiarazione regolarmente presentata, la sanzione prevista dalle specifiche disposizioni di legge è ridotta:
a) Ad un ottavo del minimo, se entro il termine di 30 ( trenta ) giorni dalla scadenza viene versato il tributo dovuto o la differenza, la sanzione così ridotta e gli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, da calcolare solo sull'importo del tributo o sulla differenza;
b) Ad un quinto del minimo, se comunque entro l'avvio dell'attività di liquidazione da parte del Comune viene effettuato il pagamento del tributo dovuto o della differenza, della sanzione così ridotta e degli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto o sulla differenza.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione è così ridotta:
a) Ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se entro 90 ( novanta ) giorni dalla scadenza del termine fissato per il regolare adempimento, viene presentata la dichiarazione e viene versato il tributo dovuto, la sanzione così ridotta e gli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno, da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto;
b) Ad un quinto del minimo, se comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune viene versato il tributo dovuto, la sanzione così ridotta e gli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno a giorno, da calcolare solo sull'importo del tributo dovuto.
- In caso di presentazione di una dichiarazione infedele, la sanzione prevista dalle specifiche disposizioni di legge è ridotta ad un quinto del minimo, se comunque entro l'avvio dell'attività di accertamento da parte del Comune viene versata la differenza del tributo dovuto, la sanzione così ridotta e gli interessi, nella misura del tasso legale con maturazione giorno a giorno, da calcolare solo sull'importo della differenza del tributo dovuto.
- Nell'ipotesi di violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione comporta la presentazione, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, di una dichiarazione integrativa o della dichiarazione omessa al fine di sanare le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
- In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione del pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione in occasione del ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza dovuta ovvero corregge l'irregolarità commessa entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.
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