ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultima modifica
04/02/2012
ARTICOLI REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 23 - Quietanza di pagamento
  1. Il contribuente, entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo, deve depositare presso l'Ufficio Tributi, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento.
  2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, entro 10 giorni dal versamento della prima rata, il contribuente deve depositare presso l'Ufficio Tributi, ovvero spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento della prima rata e i documenti comprovanti la prestazione della garanzia.
  3. L'Ufficio Tributi rilascerà al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e, nel caso di pagamento rateale, dopo aver ricevuto anche la documentazione relativa alla prestazione della garanzia richiesta.