- Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di definizione dell'accertamento con adesione, il pagamento rateale delle somme dovute in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, qualora le somme complessivamente dovute siano superiori a Euro 5.164,57.
- Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento che, in accoglimento dell'istanza, indicherà, con apposito provvedimento, il numero delle rate concesse e liquiderà contestualmente l'importo di ciascuna di esse comprensivo degli interessi di cui al comma seguente.
- L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione, fino alla scadenza di ogni singola rata.
- Nel caso in cui intenda eseguire il versamento in modo rateale e qualora le somme da versare complessivamente superino l'importo di Euro 15.493,71, il contribuente deve prestare idonea garanzia secondo le modalità disciplinate dall'art. 38/bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno. Il mancato pagamento anche di una sola rata, autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.
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