ISTITUTI A TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Ultima modifica
04/02/2012
ARTICOLI REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 9 - Definizione per ravvedimento
  1. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stato avviato il procedimento per l'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio, è in facoltà del contribuente chiedere la definizione, negli stessi termini, con la medesima procedura e con gli stessi effetti disciplinati nel presente regolamento.
  2. L'apposita istanza, da presentare all'Ufficio al momento del contraddittorio, dovrà contenere l'indicazione degli ulteriori periodi di imposta per i quali il contribuente intende estendere la possibile definizione con adesione, nonché l'ulteriore documentazione, anche integrativa, di quella già presentata all'Ufficio.
  3. L'ufficio deve redigere un verbale sintetico che renda conto della procedura seguita, delle operazioni compiute, della documentazione presentata dal contribuente, da accludere al fascicolo d'ufficio.