- Le persone fisiche non esercenti attività di impresa, agiscono personalmente, oppure possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti, i quali autocertificano tale loro qualità nonché la rappresentanza.
- I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque coloro che esercitano attività di impresa, agiscono in persona del rappresentante legale, oppure possono farsi rappresentare dai propri dipendenti, appositamente autorizzati.
- Il contribuente può, in ogni caso, farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli Albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto, con firma autenticata, da parte dello stesso professionista delegato.
- Nel giorno stabilito per la comparizione, il contribuente fornisce all'Ufficio i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Previo accordo tra le parti, possono essere fissati ulteriori incontri, comunque non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriori dati, notizie e informazioni, nonché per integrare la documentazione presentata, qualora lo ritenga utile per giungere alla definizione dell'accertamento.
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