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Art. 25 - Riscossione e coattiva

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  1. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D. P. R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione, il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
  2. I Crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinate a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
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